Animali domestici sui mezzi del TPL

“Grandezza e progresso morale di una nazione si possono giudicare dal modo in cui tratta gli animali.”
Mahatma Gandhi

Il Trasporto Pubblico Urbano (TPL) è, appunto, un servizio pubblico. Tanto che, se qualcuno prova ad interromperne il funzionamento, rischia di venire arrestato secondo l’art. 340 del Codice Penale.

Il servizio di Trasporto, almeno in Toscana (prima la gestione era comunale, adesso è regionale), è regolato dalle Condizioni di Viaggio, dove è esplicitamente scritto che “sui mezzi Aziendali non è possibile trasportare animali ad eccezione dei cani guida per non vedenti e degli animali di piccola taglia per i quali sono in vigore le seguenti norme.” e seguono le categorie di animali permesse, tra cui ovviamente i cani da guida per ipovedenti e cani di piccola taglia muniti di museruola: “è considerato tale l’animale che possa tenersi comodamente in braccio, previo pagamento del titolo di viaggio. Tutti i cani di cui sopra ammessi a salire in vettura devono essere tenuti in modo da non arrecare disturbo o ingombro per gli altri passeggeri e che nessun viaggiatore faccia obiezione (L.692/1975).”.

Già qui si potrebbe obiettare l’assurdità del “se nessun viaggiatore faccia obiezione“: capisco che si tratta di una normativa nazionale di 41 anni fa (altra società, altre abitudini e altri modi di vivere) ma il fatto che sia tutt’ora in vigore mi spaventa, soprattutto per la possibilità di “veto” che chiunque può avere in merito ai passeggeri di un mezzo pubblico.

Altre clausole assurde sono che “Non sono ammessi più di due cani per vettura” e che “in caso di affollamento, il trasporto dei suddetti animali (ad eccezione dei cani guida per non vedenti) potrà essere limitato, od escluso, ad insindacabile giudizio del conducente della vettura;“.

Cosa significa sovraffollamento se ogni vettura ha ben indicato il numero massimo di posti disponibili ? Un numero idoneo a garantire la sicurezza dei passeggeri e dell’autista, pertanto non si capisce neppure come sia possibile prevedere un tale criterio in un regolamento. E per il limite dei cani…beh, un cane=un passeggero, visto che debbono pure acquistare il biglietto, no ?

Ci sarebbe anche da ridire sulla possibilità di portare a bordo solo i cani di piccola taglia: ho un labrador, 33kg, dolcissimo. Che non farebbe male a una mosca neanche sotto tortura. Eppure non posso portarlo, secondo il regolamento vigente, su un mezzo del TPL. Una incomprensibile limitazione della libertà dettata dalle dimensioni del cane posseduto, non dal rispetto della normativa vigente (guinsaglio e museruola).

Torniamo a noi.

Nella seduta consiliare del 10 febbraio 2015, il Consiglio Comunale di Siena ha approvato alcune importanti modifiche al Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali, dove viene esplicitamente indicato all’art. 26 comma 6: “E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio”. Ma se il servizio di TPL è, appunto “pubblico”, credo che ci si debba anche rifare alla LRT 95 del 2009, che all’articolo 21, chiarisce che “i cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale”;

In una società dove è sempre più evidente la diffusione degli animali d’affezione, soprattutto tra gli anziani (che sono i maggiori utilizzatori del TPL) e nelle famiglie, come si possono conciliare simili norme con la realtà odierna ? E, soprattutto, come si può arrivare a negare l’accesso ad un passeggero, bloccando il bus, perché il regolamento offre discrezionalità all’autista ?

Certo, l’autista è responsabile dei passeggeri e del mezzo pertanto deve adoperarsi per mantenere la sicurezza ma credo siano necessarie norme chiare e sopratutto non discrezionali, poiché i cittadini che viaggiano insieme ad un animale da compagnia devono avere la certezza di poter usufruire del servizio, o meno. Per evitare sgradevoli problemi, come accaduto ad una famiglia in vacanza all’Isola del Giglio nel 2014.

Ci tengo a sottolineare che “nel caso in cui l’animale sporchi o deteriori la vettura o rechi danno a persone o cose, la persona che lo accompagna è tenuta al risarcimento dei danni (art. 2052 c.c.)“.

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