“Mi piace essere la cosa giusta nel posto sbagliato e la cosa sbagliata nel posto giusto, perché accade sempre qualcosa di interessante.”
Andy Warhol
Ci sono delle storie di ordinaria “burocrazia” che meritano di essere raccontate. Una di queste è la nuova Legge n.3 del 9 gennaio 2019, “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.”, che introduce l’obbligo, per tutti i candidati, di produrre e pubblicare sia curriculum vitae che certificato penale:
Entro il quattordicesimo giorno antecedente la data delle competizioni elettorali di qualunque genere, escluse quelle relative a comuni con meno di 15.000 abitanti, i partiti e i movimenti politici, […]hanno l’obbligo di pubblicare nel proprio sito internet il curriculum vitae fornito dai loro candidati e il relativo certificato penale rilasciato dal casellario giudiziale non oltre novanta giorni prima della data fissata per la consultazione elettorale.
Art.1 comma 14 L n.3 del 9.01.2019
C’è poi tutta una ampia documentazione tecnica, indicata nell’Allegato A del Decreto del Ministro dell’interno del 20 marzo 2019, relativamente alla piattaforma informatica il « Trasparenza» dove…
il presidente o il segretario o il rappresentante della lista – il soggetto incaricato di effettuare la comunicazione, per ciascun candidato, dei curriculum vitae e dei certificati penali rilasciati dal casellario giudiziale, con la rispettiva casella di posta elettronica certificata (PEC) o di posta elettronica ordinaria.
Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature, Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia di domenica 26 maggio 2019
Quindi, non solo tali documenti vanno pubblicati sul sito web della forza politica ma anche pubblicati alla pagina «Elezioni trasparenti» del sito internet dell’ente cui si riferisce la consultazione elettorale (in questo caso, il Ministero dell’interno), dietro invio via mail da parte degli addetti dei rispettivi partiti politici.
Se il principio di trasparenza può anche essere condivisibile, dall’altro chiedo a Voi lettori se avete notato l’assurdità di questo nuovo obbligo: lo Stato, che dovremmo vedere come un unico soggetto interlocutore, chiede al candidato di produrre il Certificato Penale per lo Stato stesso. In barba, tra l’altro, all’articolo 15, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, che ha modificato il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” di cui al DPR 28 dicembre 2000, n. 445, che impedirebbe alla PA di chiedere al cittadino documenti già in possesso della PA stessa. Tra l’altro, in calce al certificato penale che vi viene rilasciato, c’è proprio questo memorandum!
Ma la storia che voglio raccontarvi non finisce certo qui.
Tra le varie novità, la Legge 3 del 9 Gennaio 2019 corregge anche D.P.R. 642/72, tabella allegato B, che prevedeva l’esenzione dal bollo per “Petizioni agli organi legislativi; atti e documenti riguardanti la formazione delle liste elettorali,atti e documenti relativi all’esercizio dei diritti elettorali ed alla loro tutela sia in sede amministrativa che giurisdizionale“.
Adesso la normativa prevede chiaramente, all’art. 1 comma 14:
Nel caso in cui il certificato penale sia richiesto da coloro che intendono candidarsi alle elezioni di cui al presente comma, per le quali sono stati convocati i comizi elettorali, dichiarando contestualmente, sotto la propria responsabilità […], che la richiesta di tali certificati e’ finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura, le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della meta’.
Legge n.3 9 gennaio 2019, art. 1 comma 14
ma, dopo aver contattato telefonicamente il Casellario Giudiziario di riferimento, l’addetto mi risponde che loro non hanno ricevuto alcuna disposizione in merito e che in assenza di documentazione che attesti la candidatura, non può procedere ad alcuna riduzione.
La spiegazione non mi convince così decido di contattare direttamente l’Helpdesk del Casellario Giudiziario Generale al numero 06.97996200, dove l’addetto mi conferma la riduzione a metà delle imposte di bollo e che è sufficiente dichiarare che tale certificato viene richiesto per il fine di candidatura, senza necessità di produrre alcunché a supporto della richiesta.
Richiamo il Casellario locale. L’addetto mi dice nuovamente che, in assenza di una disposizione esplicita, lui non può recepire la mia richiesta. Mi suggerisce di chiamare il dirigente, di cui mi da il numero.
Chiamo così il Dirigente del Casellario, tra l’altro appena insediato, che conferma di non essere a conoscenza di quanto le sto dicendo. Approfondirà appena possibile, ringraziandomi per la segnalazione.
Certi giorni ringrazio la Vita di essere così testardo e rompiscatole: il giorno dopo chiamo nuovamente il Casellario giudiziario locale. Trovo sempre lo stesso impiegato, che riconosco dalla voce (e lui stesso mi riconosce) al quale chiedo se ci siano state novità. Mi conferma che la dirigente ha preso atto della nuova normativa ma che sta cercando di capire come le altre Procure si siano mosse per ottemperarvi, visto che non risulta essere stata inviata alcuna circolare per aiutarli nell’adeguamento. L’addetto, comprendendo il mio disagio, mi dice che purtroppo in assenza di direttive dal suo responsabile, non può fare altro. Ringrazio, non negando una certa preoccupazione pensando che queste strutture si occupano della “giustizia”, che è uno dei pilastri di ogni paese Democratico…
Nel mentre, mi confronto con gli altri wannabe-candidate per sapere come si sono mossi: a quanto pare dalle risposte, la situazione in giro per l’Italia è abbastanza variegata….
Decido quindi di inviare una bella mail a casellario.centrale@giustizia.it:
alla quale ricevo risposta, indiretta, qualche ora dopo:
Ndr: il SIC credo sia il Sistema Informativo del Casellario
Attendo qualche giorno e poi decido di recarmi, di persona, al casellario giudiziario. Gli addetti, a seguito delle mie richieste (me lo confermano loro stessi!), hanno ricevuto istruzioni su come procedere e mi presentano il modulo della “Dichiarazione sostitutiva di Atto di Notorietà”, dove devo dichiarare che “sono candidato” (attenzione!) e che la richiesta del Certificato penale è finalizzata a ottemperare alle nuove normative di trasparenza.
Non essendo, quel giorno, ancora formalmente candidato ed avendo comunque ancora tempo (“entro e non oltre il decimo giorno antecedente la data di votazione, per le verifiche tecniche finalizzate alla loro pubblicazione”, Paragrafo 1.9, Vademecum Elettorale del Ministero dell’Interno), decido di aspettare la formalizzazione della candidatura.
Arriva così il fatidico giorno in cui le liste dei candidati, depositate presso le Corti di Appello delle rispettive circoscrizioni elettorali, vengono accettate. Decretando quindi il mio status di candidato.
Posso così tornare alla cancelleria del Tribunale, riempiendo il modulo dell’Atto sostitutivo di notorietà, dove dichiaro di essere candidato e che tale documento è necessario ai fini della normativa sulla trasparenza ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto del Ministro dell’interno 20 marzo 2019.
Una marca da bollo da 11,87€, comprensiva del diritto di urgenza per il rilascio in giornata, e in poche decine di minuti il Certificato Penale, dove campeggia in corpo 16 la scritta “NULLA” è nelle mie mani.
Con questa mia testimonianza spero di essere di aiuto a tutte quelle migliaia di candidati che, in tutta Italia, si trovano a dover affrontare il difficile pantano della burocrazia nazionale, nella speranza che sia di stimolo per una seria riforma di tutta la normativa.
1 comment
Assurdo tutto, perché obbliga le liste civiche a munirsi di sito web che non serve a nulla. In più le imposte e i diritti dovevano essere azzerate e non ridotte. E’ la prima volta in Italia che la candidatura alle elezioni viene sottoposta a tassazione. Uno sconcio vergognoso e incostituzionale. Spiace che il presidente della Repubblica, promulgando la legge, non si sia accorto della aberrante novità.