“A tutti capitano incidenti, tranne a coloro che li attendono.”
François des Rues
La controversa normativa sull’omicidio stradale, L. 41 del 23 marzo 2016, non solo acuisce le pene per chi provoca incidenti in stato di ebbrezza o alterazione psico-fisica ma introduce alcune preoccupanti aggravanti non solo in caso di morte ma anche in caso di lesioni fisiche di una certa entità. E, alla luce della sempre maggiore diffusione del ciclismo sulle nostre strade, totalmente inadeguate sotto il profilo della sicurezza, tutti gli automobilisti si stanno esponendo a rischi sempre maggiori –compreso il carcere– in caso di incidente stradale anche solo in caso di lesioni.
La legge 41/2016 ha infatti operato una profonda modificazione dell’articolo 590-bis del codice penale, introducendo tre diversi regimi sanzionatori anche in caso di lesioni gravi:
1) Nel dettaglio, l’ipotesi generale sanzionata con la reclusione da due a sette anni in caso di omicidio, è punita con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
2) Le ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da otto a dodici anni in caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
3) Infine, laddove l’articolo 589-bis stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni per l’omicidio, l’articolo 590-bis stabilisce la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Il concetto di lesione grave è indicato dall’art. 583 c.p., che lo definisce come “una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni“.
Una lesione è invece gravissima, pertanto punita ancora più severamente, se dal fatto deriva:
1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
2) la perdita di un senso;
3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare , ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso
Alla luce delle pene, è evidente il rischio a cui chiunque di noi, alla guida di un mezzo a motore –che sia auto o moto– si espone ogni qualvolta circola su una strada pubblica frequentata anche da ciclisti che, lo ricordo, devono essere sorpassati secondo le regole indicate all’art. 148 del CdS.
Premetto che non ce l’ho con i ciclisti: credo che le strade dovrebbero prima di tutto essere realizzate per i pedoni e per la mobilità dolce (e non viceversa) ma purtroppo la realtà delle cose, oggi, è ben diversa. E invece di sollecitare gli Enti proprietari delle strade a mettere in sicurezza le vie di comunicazione, si preferisce inasprire in modo esagerato le pene per chi, anche semplicemente in modo colposo, ha o provoca un incidente.
Anche i ciclisti, però, hanno degli obblighi. Essendo le biciclette dei veicoli a tutti gli effetti, sono tenuti alle normative del codice della strada (sensi di marcia, rispetto dei divieti) che indicano, nel loro specifico caso (art. 182 del CdS), che:
comma 1 – I ciclisti devono procedere su unica fila in tutti i casi in cui le condizioni della circolazione lo richiedano e, comunque, mai affiancati in numero superiore a due; quando circolano fuori dai centri abitati devono sempre procedere su unica fila, salvo che uno di essi sia minore di anni dieci e proceda sulla destra dell’altro;
comma 2 – I ciclisti devono avere libero l’uso delle braccia e delle mani e reggere il manubrio almeno con una mano; essi devono essere in grado in ogni momento di vedere liberamente davanti a sé, ai due lati e compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
comma 3 – I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.
comma 9 – I velocipedi devono transitare sulle piste loro riservate quando esistono, salvo il divieto per particolari categorie di essi, con le modalità stabilite nel regolamento.
comma 9-bis – Il conducente di velocipede che circola fuori dai centri abitati da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e il conducente di velocipede che circola nelle gallerie hanno l’obbligo di indossare il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilità, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162. (1)
Se ne deduce, pertanto, che atteggiamenti purtroppo ormai molto frequenti come il procedere in gruppo siano non consentiti.
Come tutelarsi, in caso di incidente ?
Soprattutto per dimostrare che si è ottemperato alle normative previste ed evitare, per quanto possibile, le pesanti sanzioni introdotte dalla nuova legge ?
Qui entra in gioco la tecnologia: da qualche anno, soprattutto da quando in Russia l’uso della dash-cam per tutelarsi in caso di incidente è diventato consuetudine assodata, sono apparse sul mercato delle videocamere da installare sul cruscotto dell’auto che registrano tutto quanto accade davanti a noi (su Youtube è pieno di video di incidenti stradali registrati proprio con questi dispositivi).
Per queste dashcam -che ne sappia-, non ne è regolamentato direttamente l’uso e, pertanto, si debba far riferimento alla normativa in merito all’art. 2712 del Codice Civile, che recita: “Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”.
Quindi il loro uso non è illegale e la registrazione, in caso di sinistro, potrebbe tornare molto utile per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti (consiglio la lettura dell’interessante articolo La dash cam è tutela, sulla rivista Nuove Direzioni, n. 40).
Come scegliere una dashcam per il proprio veicolo ?
Sul mercato ne esistono ormai centinaia di modelli, da poche decine di euro in su.
Fattore decisivo sarà la qualità video e delle ottiche: inutile registrare in Full HD se l’ottica è pessima, pertanto privilegiare sensori ed ottiche di qualità, per ottenere video il più possibile ricchi di dettagli. L’audio non è fondamentale, anche se in certe situazioni potrebbe tornare utile, soprattutto nel caso di tentate truffe o aggressioni.
Il GPS, che memorizza la posizione del veicolo, potrebbe essere molto importante, così come la possibilità di effettuare registrazioni anche a motore spento nel caso vi siano persone in prossimità del veicolo (eventuali danneggiamenti o furti mentre siamo in sosta).
Molti modelli hanno incorporato il G-sensor, che rileva eventuali collisioni e memorizza il video in una zona sicura della scheda di memoria.
Valutare anche la possibilità di acquistare, nel caso, un navigatore con dashcam integrata, così da avere un unico dispositivo in grado di avere una utilità quotidiana (e non dimenticarsi, così, di accenderlo).
E se utilizzassi lo smartphone ?
Ovviamente, con l’evoluzione degli smartphone, non potevano mancare App dedicate proprio a questa funzione. Sul Play Market di Google, per gli smartphone Android, se ne trovano a decine, sia gratuite che a pagamento.
A titolo di esempio, segnalo l’app. CamOnRoad (per Android), che tra le altre cose regala 2GByte di spazio cloud per la memorizzazione dei filmati registrati (ci sarebbe da capire eventuali clausole sulla privacy degli stessi).
Per concludere…
Le dashcam possono veramente essere utili, non solo nel malaugurato caso di incidente ma anche nella vita quotidiana, soprattutto quando lasciamo l’auto in sosta. Certo, le normali norme di prudenza, come non lasciare oggetti preziosi o borse a vista sui seggiolini, sono sempre valide. Tuttavia credo che possano essere un valido ausilio per tutelare sé stessi davanti ai mille imprevisti e trabocchetti della vita quotidiana, soprattutto per chi si trova spesso sulla strada.
Sono ovviamente interessato a conoscere anche la vostra personale esperienza con questi strumenti, pertanto non siate timidi e lasciate un commento qui sotto…