Approvato nella seduta consiliare di martedì 10 febbraio 2015 anche con il mio voto favorevole, è finalmente in vigore il nuovo Regolamento comunale sulla Tutela degli Animali per il Comune di Siena.
Come ho già affrontato in altri post sul mio blog, una delle novità più importanti per i proprietari di animali è l’art. 26 che, recependo la legge Regionale Toscana 59/2009, sancisce finalmente il libero accesso degli animali domestici nelle aree pubbliche e negli esercizi commerciali.
Essendo questa una delle questioni più “spinose” per tutti i proprietari di cani, ho trovato giusto approfondirla perché conoscere i propri diritti e doveri, sia per i proprietari che per gli esercenti, è importante per una civile e pacifica convivenza. Guardiamo insieme l’art. 26 per capirne bene il significato:
Art. 26 – Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto.
1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico, presenti su tutto il territorio comunale; l’accesso è consentito nella misura di un solo cane per proprietario o detentore.
Questa norma sancisce il diritto di accedere ma solamente ad un cane per ogni proprietario: se ne avete due, dovete attendere fuori.
2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare obbligatoriamente il guinzaglio e, qualora gli animali possano determinare danni o disturbo agli altri frequentatori, dovranno indossare la museruola.
Come esplicitamente citato anche in altri articoli, tutti i proprietari di cani devono avere con se una museruola rigida o morbida (a seconda del cane) per poterla applicare in caso di necessità. L’uso del guinzaglio è sempre obbligatorio: niente cani sciolti, per quanto bravi, piccoli ed ubbidienti !
3. Tutti i cani sono comunque sempre condotti sotto la responsabilità del proprietario/detentore che adotterà gli accorgimenti necessari, avendo cura che gli animali non sporchino o non creino disturbo o danno alcuno.
Diritto di accedere si ma anche l’obbligo di risarcire eventuali danni provocati dal proprio animale, compreso lo sporcare.
4. I Responsabili delle strutture di cui al comma 1, possono adottare misure limitative dell’accesso,
salvo documentate motivazioni igienico-sanitarie, dandone comunicazione scritta al Sindaco e affiggendo apposito cartello esposto in modo visibile all’ingresso della struttura; la comunicazione non puo’ considerarsi valida quando l’Amministrazione Comunale la respinga dando adeguata motivazione entro 30 giorni dal ricevimento.
Questa è la norma più interessante: gli esercenti che desiderano impedire l’accesso alla propria struttura devono farne adeguata richiesta motivata al Sindaco (per “documentate motivazioni igienico-sanitarie“, penso agli alimentari, fruttivendoli etc etc…) e, secondo il principio del silenzio-assenso, dopo 30 giorni tale richiesta è accettata. Nota di colore, l’assessore ha comunicato che in data 10.02.2015 nessuna richiesta a tal proposito era pervenuta presso gli uffici comunali. Pertanto nel caso vi accingeste con il vostro animale domestico ad accedere ad un esercizio commerciale di qualsiasi genere ed il proprietario vi “blocchi”, pretendete di conoscere la data e di vedere la richiesta fatta al Sindaco !
Su questo punto, tra l’altro, ho personalmente suggerito all’Assessore di attivarsi per fornire di “bollino”, o “cartello”, univoco per eventuali esercenti soggetti a tale divieto: una tutela in più per il cliente e per il negoziante.
5. Sono comunque esclusi dal divieto di accesso, i cani a supporto di persone disabili e quelli della protezione civile.
6. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.
L’accesso è consentito anche sui mezzi pubblici, anche se personalmente sconsiglio di farli salire su bus particolarmente affollati perché l’animale è soggetto a forte stress. Considerate inoltre che per gli animali potreste essere tenuti al pagamento del biglietto (talvolta in misura ridotta). Ne approfitto per far notare che la Carta dei Servizi di TIEMME Spa esplicitamente dichiara, all’art 4.7, che “Sui mezzi Aziendali non è possibile trasportare animali ad eccezione dei cani guida per non vedenti e degli animali di piccola taglia per i quali sono in vigore le seguenti norme.“
7. In deroga all’art. 69 del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria, è consentito l’accesso dei cani in tutti i cimiteri purché condotti al guinzaglio (lunghezza max 1,50 mt) e con museruola al seguito; i proprietari/detentori devono avere cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
Anche questo comma è di particolare importanza perchè finalmente concede ai possessori di cani di accedere con il loro animale domestico anche all’interno dei cimiteri (per qualche strano motivo, era vietato…), ovviamente avendo sempre rispetto per il luogo.
In attesa che il nuovo Regolamento, appena approvato, venga reso pubblico all’Albo pretorio, auguro a tutti i fortunati possessori di cani una buona passeggiata !
Nella foto, un divieto “assoluto” nei pressi del paese di Piediluco (TR), sulle rive dell’omonimo lago.
1 comment
Salve, la ringrazio per le preziose informazioni e approfitto per chiederle se e’ gia’ disponibile il cartello o bollino di cui parla sopra e soprattutto se e’ possibile vederlo in modo da distingure chi e’ in regola e chi invece ha un cartello “abusivo”.
Grazie