Da sporadico camperista, ammetto un forte disappunto quando mi trovo davanti a divieti di sosta o di fermata relativi ai soli camper e caravan. Questo accade in particolar modo nelle zone turistiche, soprattutto lungo i litorali italiani, che sembrano essere letteralmente allergici a questo tipo di turismo, forse considerato troppo “snob” o troppo poco redditizio per i locali alberghi e ristoranti, arrivando così a condizionare le scelte di Amministrazioni forse un po’ troppo distratte.
Già, perché come peraltro confermato anche da sentenze del TAR:
…l’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c. 1 lett. M) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c. 1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettoni deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c. 2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture (art. 185 c. 3)…
pertanto le Amministrazioni Comunali possono emettere ordinanze limitative solo se l’ente proprietario della strada comprovi “la sussistenza delle esigenze e dei presupposti (già previsti a livello normativo) attraverso documenti o analisi tecniche che giustifichino il provvedimento adottato. In mancanza, l’ordinanza di regolamentazione della circolazione potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione ovvero di istruttoria.” (Circolare Ministero dei Trasporti n. 4680 del 3 ottobre 14).
Proprio di recente, una sentenza del TAR toscano (Sentenza Tar Toscana 576 del 2015) ha annullato, a seguito di ricorso dell’Associazione Coordinamento Nazionale Camperisti, l’ordinanza n.260 emessa dal Sindaco di San Vincenzo (Li) in data 30.8.2012 e condannato il Comune alla “alla rimozione della relativa segnaletica installata;” fermo restando il riconoscimento per “l’istituzione del divieto di occupazione continuativa ai fini di dimora e/o bivacco e/o accampamento e del divieto di permanenza a bordo durante la sosta nei confronti di tutti i veicoli ovvero dell’istituzione di un divieto di bivacco, attendamento e campeggio a prescindere dall’eventuale utilizzo di un veicolo;“.
L’ordinanza adduceva, a suo fondamento normativo, l’art. 54 del d.lgs. n. 267/2000 e l’art. 2 del D.M. 5.8.2008, a fronte della constatazione che numerose aree pubbliche destinate alla sosta dei veicoli fossero occupate da mezzi di trasporto utilizzati come luogo di dimora o di accampamento, e richiamava vari rapporti della Polizia Locale e segnalazioni attestanti l’abbandono di rifiuti in dette aree e la turbativa che ne deriverebbe alla sicurezza pubblica ed all’ordinato vivere civile (Fonte: Divieto di sosta camper, il Tar annulla l’ordinanza – Giurdanella).
Non solo considerate motivazioni valide problemi di ordine sanitario, poiché -continua la nota- “in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto.” (Nuovo CdS art. 185 comma 4: “E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario”) e neanche possono essere addotti generici motivi di ordine pubblico poiché “quando si parla di sicurezza pubblica, questa è assicurata quando risultano salvaguardate le incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini, situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico.“.
Insomma, a meno che non vi siano motivazioni esplicite e plausibili, i divieti solo per certe categorie di veicoli (camper NO ma autotreni SI ?) non possono essere considerati legittimi e le eventuali sanzioni impugnabili per un eventuale ricorso.
Personalmente trovo anche piuttosto sciocchi divieti di questo genere poiché, sempre rispettando le norme stradali, non vedo per quale motivo devono essere deliberatamente boicottati i camperisti (che non sono carovane di nomadi, lo premetto) che sostano con il loro mezzo in aree pubbliche. Anche l’eventuale giustificazione del “non portano soldi” è stupida e falsa: gli “abitanti” del mezzo mangiano, fanno la spesa, fanno shopping e -soprattutto- mettono tanto carburante in più rispetto agli automobilisti (il consumo medio di un camper è di 8/10 km al lt…): l’economia del territorio è salva !
C’è poi chi vorrebbe giustificarli con “sporcano e sono incivili“: fermo restando che l’inciviltà non dipende dal mezzo con cui si viaggia, sarebbe opportuno ricordare che i camper sono veicoli piuttosto cari e pertanto rappresentano un settore “di nicchia” che si concentra soprattutto nelle fasce medio-alte della popolazione.
Concludento, un appello ai nostri cari Amministratori perché invece di vietare, dimostrando così solo incapacità gestionale, dovrebbero imparare a gestire ed a migliorare l’ospitalità anche per chi ama viaggiare in Camper: ci sono Paesi europei che hanno compreso bene, da anni, quanto sia economicamente redditizia una politica del genere…
P.S. A Siena, tanto per riderci su, l’industria camperistica è forse l’unico settore industriale forte. Paradossalmente la nostra provincia non può dirsi così accogliente con gli stessi camper che produce…