Pochi sanno che grazie alla Legge Regionale n.59 del 2009, le cui finalità sono esplicitate nell’art. 1:
Art. 1 F i n a l i t a' 1. La Regione Toscana, in coerenza con le finalita' dell'art. 4 del proprio Statuto, promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudelta' verso di essi ed il loro abbandono, favorisce interventi volti a contrastare il randagismo ed opera affinché sia promosso, nel sistema educativo dell'intera popolazione, il rispetto degli animali ed il valore della corretta convivenza tra animali e uomo. 2. Ai fini di cui al comma 1, la Giunta regionale valorizza il ruolo delle associazioni senza scopo di lucro e delle imprese sociali, riconosciute ed iscritte in albi istituiti con leggi regionali, aventi finalità di protezione e difesa degli animali, sostiene la cultura animalista ed ogni corrente di pensiero ispirata al rispetto ed alla protezione degli animali.
permette ai nostri amici a 4 zampe di entrare in qualsiasi esercizio pubblico (Negozio, Bar, libreria…), purchè il proprietario ne garantisca “l’adeguato e costante controllo dell’animale al fine di evitare rischi per la pubblica incolumità” (art. 5).
Interessante anche l’art.19 di tale legge, in merito all’accesso ai giardini e altre aree pubbliche di svago:
Art. 19 Accesso ai giardini, parchi ed aree pubbliche 1. Ai cani accompagnati dal proprietario o da altro detentore e' consentito l'accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi i giardini, i parchi e le spiagge; in tali luoghi, e' obbligatorio l'uso del guinzaglio e della museruola qualora previsto dalle norme statali. 2. E' vietato l'accesso ai cani in aree destinate e attrezzate per particolari scopi, come le aree giochi per bambini, quando a tal fine sono chiaramente delimitate e segnalate con appositi cartelli di divieto e dotate di strumenti atti alla custodia dei cani all'esterno delle stesse.
In particolare si cita l’obbligo di allestire, per poter rendere valido il divieto di accesso alle aree giochi per bambini, “strumenti atti alla custodia dei cani all’esterno delle stesse“. Sembrerebbero pertanto illegittimi tutti quei cartelli di divieto in assenza di speciali aree per i nostri amici pelosi, ma qui aspetto il parere di qualche avvocato.
Quello che ci interessa di più, quali proprietari di cani, è però l’art. 21 (e anche il successivo):
Art. 21 Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonche' ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale. 2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno. 3. Il regolamento di cui all'art. 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell'accessibilita'. 4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico puo' adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al sindaco.
Notare che nel caso vi sia un cartello di “divieto ingresso ai cani” (misura limitativa all’accesso), il gestore debba comunicarlo al sindaco del comune interessato.
Tuttavia anche noi proprietari abbiamo, giustamente, le nostre responsabilità, bel descritte nell’art. 22:
Art. 22 Norme igieniche 1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane. 2. Il responsabile del cane e' tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all'interno di locali, il responsabile del cane ha l'obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
Ovviamente ci tengo a ricordare che la responsabilità penale delle azioni del cane ricade sul proprietario, pertanto in caso di animali mordaci è opportuno l’uso della museruola o, se particolarmente aggressivi, l’astenersi dal portarli nei luoghi pubblici.
Anche se leggi come questa fanno sicuramente piacere ai possessori di cani, spesso frustrati all’idea di dover combattere per “entrare nei negozi”, ci tengo a ricordare che i primi a dover dare l’esempio dobbiamo essere noi padroni, rispettando le sensibilità altrui e avendo cura che il nostro amico peloso si comporti adeguatamente.
Anche se spesso ci scontriamo con l’intransigenza e la maleducazione di persone incivili e prevenute, è nostro dovere cercare di mediare: leggi come questa possono sicuramente aiutarci nello scopo !
Pertanto auguro una buona passeggiata a tutti i felici possessori di cani.