L’accesso dei cani negli esercizi pubblici

Prendo spunto da una lettera inviata dal padrone di un bellissimo Golden Retriever che, dopo aver ricevuto un antipatico “niet” all’accesso del suo amico a 4 zampe nel Centro Commerciale “I Gigli”, si chiede legittimamente se ci sono normative che ne regolano l’accesso.

Da padrone di un Labrador, Margot, ho dovuto diverse volte affrontare il problema: a Siena, ad esempio, qualche anno fa mi trovai a scrivere una lettera per denunciare il vergognoso divieto di accesso ai cani al Centro Commerciale “Porta Siena” alla Stazione: pochi giorni dopo, il divieto venne revocato e finalmente posso andare a fare shopping in compagnia della mia Margot (ovviamente al guinzaglio ed avendo cura di non sporcare).

Iniziamo dai riferimenti nazionali, con particolare riferimento all’ordinanza del 6 Agosto 2013 emessa dal Ministero della Salute che ordina:

1. Il proprietario di un cane e’ sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell’animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall’animale stesso.

2. Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo.

3. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

a) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell’animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dai comuni;
b) portare con sè una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l’incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
c) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
d) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
e) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

4. E’ fatto obbligo a chiunque conduca il cane in ambito urbano raccoglierne le feci e avere con se’ strumenti idonei alla raccolta delle stesse.

In tale circolare si ricordano anche le modalità del trasporto in auto dell’animale domestico, con particolare riferimento al comma 6 dell’articolo 169 che stabilisce:

è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. […] è consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore a 1, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete o altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati

Pertanto, per un solo cane, l’importante è che non costituisca pericolo od impedimento: potete anche tenerlo, se tranquillo e docile, seduto sui sedili posteriori.

Tornando comunque all’argomento principale, come solitamente avviene in questo Paese, la normativa è piuttosto confusa ed anche sui siti specializzati, come vacanzea4zampe.info e vacanzebestiali.org, non sono riuscito a trovare riferimenti normativi più specifici.

In Toscana…

Tuttavia molte regioni, tra cui la Toscana, hanno legiferato in materia. La legge regionale toscana 59/2009, oltre a prevedere svariati aspetti di tutela per gli animali domestici, all’art. 21 “Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico“, esplicita:

  1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.
  2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.
  3. Il regolamento di cui all’articolo 41, definisce le misure generali di sicurezza e le forme di promozione dell’accessibilità.
  4. Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali, nonché dei locali e degli uffici aperti al pubblico può adottare misure limitative all’accesso, previa comunicazione al sindaco.

In particolare, in una successiva nota pubblicata sul BURT n.47 dell’Ottobre 2013 , all’art. 8 “Modalità di accesso negli esercizi pubblici e commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico (art.21 l.r. 59/2009)”, si specifica che:

1. Ai fini della sicurezza, negli esercizi pubblici e commerciali nonché nei locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale è consentito l’accesso di un solo cane per proprietario o detentore, condotto con museruola e guinzaglio qualora previsto dalle norme statali

Da questo si deduce che:

  • i cani possono accedere a tutti gli esercizi pubblici, purché condotti al guinzaglio e con museruola (anche se la legge nazionale indica che questa deve essere “portata con sé” e non necessariamente indossata), a meno che il responsabile/proprietario non ne abbia fatto esplicita comunicazione al Sindaco;
  • come ben indicato all’Art. 21 della L.R.T. 59/2009:
    1. Il responsabile deve disporre di strumenti idonei alla rimozione delle deiezioni del cane.
    2. Il responsabile del cane è tenuto a raccogliere le deiezioni solide degli stessi in tutti gli spazi pubblici. Nel caso di deiezioni all’interno di locali, il responsabile del cane ha l’obbligo di pulire e di risarcire gli eventuali danni.
  • il responsabile del cane è colui che, in quel momento, detiene la custodia dell’animale.

A Siena…

Sembra incredibile ma anche il Comune di Siena ha legiferato in materia, con il Regolamento COMUNALE SULLA TUTELA DEGLI ANIMALI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 189 del 14/07/2009, dove in particolar modo agli articoli 26 “Accesso dei cani nelle aree pubbliche o aperte al pubblico” e 27 “Accesso ai cani nelle attività commerciali, artigianali, uffici e mezzi di pubblico trasporto” si chiarisce che:

1. E’ vietato lasciare cani incustoditi nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, comprese le aree a verde pubblico. E’ fatto obbligo di applicare il guinzaglio ai cani quando si trovano nelle vie o in altro luogo aperto al pubblico; qualora condotti nei locali pubblici o sui mezzi pubblici di trasporto, i cani dovranno indossare la museruola e il guinzaglio.

2. In aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico ai conduttori è fatto obbligo di utilizzare sempre il guinzaglio ad una misura non superiore a mt. 1,50 nonché avere sempre con sé la museruola (rigida o morbida).

5. Chi conduce cani, in tutte le aree pubbliche o aperte al pubblico, deve essere munito di mezzi idonei a rimuovere le deiezioni solide degli stessi. I conduttori sono obbligati a mostrare gli strumenti per la raccolta o rimozione degli escrementi su richiesta di un pubblico ufficiale.

6. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l’obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, compreso le aree di cui al comma 4. Sono esentati esclusivamente, i non vedenti accompagnati da cani-guida.

1. I cani condotti nel rispetto di quanto stabilito al precedente articolo, hanno libero accesso in tutti gli uffici e attività, salvo quelle nelle quali vengono venduti prodotti alimentari che possono essere direttamente contaminati dagli animali.

2. L’esercente/titolare/imprenditore ha comunque facoltà di non ammettere cani all’interno della propria attività.

3. II divieto di accesso ai cani deve essere segnalato all’ingresso dell’esercizio con apposita indicazione mediante scritta o disegno.

5. E’ consentito l’accesso degli animali su tutti i mezzi dei servizi pubblici di trasporto operanti nel Comune di Siena, secondo le modalità regolamentari previste dai gestori di ogni specifico servizio.

E’ buona norma, per il padrone, di segnalare prontamente alle autorità eventuali abusi, cercando di mantenere sempre la calma e l’educazione: chiamate la Polizia Municipale (per Siena: 0577.292554) ed aspettate indicazioni sul da farsi. Inoltre noi utenti abbiamo il Web dalla nostra parte: non esitate a segnalare, anche commentando questo post, eventuali brutte esperienze che vi sono accadute e come avete risolto (se avete risolto).

Prima di concludere, per farvi sorridere, una volta entrai in un vivaio insieme al mio cane. Il vivaio è, ovviamente, in aperta campagna e comunque direttamente a terra, ma il padrone mi apostrofò dicendo che non potevo entrare con il cane. Risposi educatamente chiedendo il perché e lui, stizzito, mi rispose: “non è igienico che il suo animale sia accanto alle piantine da orto !“. Davanti a tanta idiozia, decisi di andarmene: avrebbe mai compreso che il concime stesso, da dove nascono le sue amate piantine, è merda ?

A questo punto, per finire, non mi rimane altro che augurare una buona passeggiata a tutti i felici possessori di animali domestici, nel rispetto delle regole e sempre con educazione: ricordate che non esistono cattivi cattivi o maleducati, ma solamente pessimi padroni.

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