Da ogni parte, ormai da mesi, viene sbandierata la cosiddetta “Abolizione delle Provincie”, con grandi risparmi e riduzione delle poltrone. Anche in questo periodo, all’approssimarsi delle elezioni per il rinnovo del Presidente e del Consiglio Provinciale, si continua -almeno sui media- con questa menzogna dell’abolizione.
Sfatiamo subito un mito: NON SONO STATE ABOLITE LE PROVINCE
L’abolizione, infatti, avrebbe comportato la “cancellazione di un’istituzione con un’atto d’autorità“: evidentemente, essendoci ancora sia l’Ente che il Consiglio che il Presidente, non è stato cancellato proprio nulla ! Inoltre si provvederà pure al rinnovo degli organi di indirizzo politico, pertanto difficile anche solamente paventare una “abolizione” futura…
Quello che in realtà è stato fatto dall’ormai nota Legge 56 del 7 Aprile 2014 (ne avevo parlato anche qui: La finta abolizione delle Province) è la trasformazione delle Province in Enti di secondo livello, ovvero l’organo di indirizzo politico non è più eletto direttamente dai cittadini ma, come in questo caso, l’elettorato attivo è costituito dai consiglieri comunali delle amministrazioni comprese entro i confini provinciali.
Guardiamo, in particolare, gli articoli relativi alle Elezioni Provinciali. Per il Presidente della Provincia:
58. Il presidente della provincia e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della provincia.
59. Il presidente della provincia dura in carica quattro anni.
60. Sono eleggibili a presidente della provincia i sindaci della provincia, il cui mandato scada non prima di diciotto mesi dalla data di svolgimento delle elezioni.
61. L’elezione avviene sulla base di presentazione di candidature, sottoscritte da almeno il 15 per cento degli aventi diritto al voto. Le candidature sono presentate presso l’ufficio elettorale appositamente costituito presso la sede della provincia dalle ore otto del ventunesimo giorno alle ore dodici del ventesimo giorno antecedente la votazione.
62. Il presidente della provincia e’ eletto con voto diretto, libero e segreto. L’elezione avviene in unica giornata presso un unico seggio elettorale costituito presso l’ufficio elettorale di cui al comma 61 dalle ore otto alle ore venti. Le schede di votazione sono fornite a cura dell’ufficio elettorale.
63. Ciascun elettore vota per un solo candidato alla carica di presidente della provincia. Il voto e’ ponderato ai sensi dei commi 33 e 34.
64. E’ eletto presidente della provincia il candidato che consegue il maggior numero di voti, sulla base della ponderazione di cui ai commi 33 e 34. In caso di parita’ di voti, e’ eletto il candidato piu’ giovane.
mentre per il Consiglio Provinciale:
67. Il consiglio provinciale e’ composto dal presidente della provincia e da sedici componenti nelle province con popolazione superiore a 700.000 abitanti, da dodici componenti nelle province con popolazione da 300.000 a 700.000 abitanti, da dieci componenti nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti.
68. Il consiglio provinciale dura in carica due anni.
69. Il consiglio provinciale e’ eletto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della provincia. Sono eleggibili a consigliere provinciale i sindaci e i consiglieri comunali in carica. La cessazione dalla carica comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale.
70. L’elezione avviene sulla base di liste, composte da un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore alla meta’ degli stessi, sottoscritte da almeno il 5 per cento degli aventi diritto al voto.
Come potete vedere, inoltre, il voto dei consiglieri non è tutto uguale ma viene “ponderato”, secondo i criteri specificati da un successivo aggiornamento:
a) con riferimento alla popolazione legale accertata e alle fasce demografiche in cui sono ripartiti i comuni ai sensi del comma 33 si determina il totale della popolazione di ciascuna delle fasce demografiche cui appartengono i comuni della citta’ metropolitana o della provincia, la cui somma costituisce il totale della popolazione della citta’ metropolitana o della provincia;
b) per ciascuna delle suddette fasce demografiche, si determina il valore percentuale, calcolato sino alla terza cifra decimale, del rapporto fra la popolazione di ciascuna fascia demografica e la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia;
c) qualora il valore percentuale del rapporto fra la popolazione di un comune e la popolazione dell’intera citta’ metropolitana o provincia sia maggiore di 45, il valore percentuale del comune e’ ridotto a detta cifra; il valore percentuale eccedente e’ assegnato in aumento al valore percentuale delle fasce demografiche cui non appartiene il comune, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione;
d) qualora per una o piu’ fasce demografiche il valore percentuale di cui alla lettera b), eventualmente rideterminato ai sensi della lettera c), sia maggiore di 35, il valore percentuale della fascia demografica e’ ridotto a detta cifra; e’ esclusa da tale riduzione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c); il valore percentuale eccedente e’ assegnato in aumento al valore percentuale delle altre fasce demografiche della medesima citta’ metropolitana, ovvero della provincia, ripartendolo fra queste in misura proporzionale alla rispettiva popolazione, in modo tale che il valore percentuale di nessuna di esse superi comunque la cifra 35; e’ esclusa da tale operazione la fascia demografica cui appartiene il comune di cui alla lettera c);
e) si determina infine l’indice di ponderazione del voto degli elettori dei comuni di ciascuna fascia demografica; tale indice e’ dato, con approssimazione alla terza cifra decimale, dal risultato della divisione del valore percentuale determinato per ciascuna fascia demografica, secondo quanto stabilito dalla lettera c), ovvero d), per il numero complessivo dei sindaci e dei consiglieri appartenenti alla medesima fascia demografica, moltiplicato per 1.000.
Semplice, no ? Ma fortunatamente per tutti i cittadini, non dovranno preoccuparsi di quali sono le regole del gioco perché sono totalmente esclusi dalla scelta dei consiglieri e del presidente provinciale, alla faccia della democrazia.
Inoltre, e questo è il rischio più concreto, con tutti questi paletti e vincoli, il rischio di avere consigli provinciali totalmente monocolore è più che reale: nelle provincie dove una forza politica è preponderante rispetto alle altre, con le difficoltà nella creazione delle liste (che richiedono, lo ricordo, la sottoscrizione di almeno il 5% dei consiglieri !), c’è la forte probabilità che solamente una lista possa “correre”. E’ questa la tanto sbandierata democrazia del “gelataio di Firenze” ?