“Hanno assunto quattro giornalisti. Uno democristiano, uno comunista, uno socialista e uno bravo.”
Anonimo
Con le ultime novità in tema di canone RAI, che in realtà è la tassa per
“Chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto.” (R.D.L. 21 febbraio 1938, n. 246 art. 1, in materia di “Disciplina degli abbonamenti alle radioaudizioni.”)
il pagamento del corrispettivo, 100€ annui, viene direttamente addebitato sulla fattura dell’energia elettrica. Per chi non ha o non detiene apparecchi “atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni” deve inviare specifica dichiarazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 giugno di ogni anno.
Secondo quanto specificato sulle FAQ dell’Agenzia delle Entrate, “è tenuto al pagamento del canone chiunque detiene un apparecchio televisivo. Per apparecchio televisivo si intende un apparecchio in grado di ricevere, decodificare e visualizzare il segnale digitale terrestre o satellitare, direttamente – in quanto costruito con tutti i componenti tecnici necessari – oppure tramite decoder o sintonizzatore esterno”. Ne è quindi escluso il semplice PC e la visione dei programmi via streaming Internet, a meno che non si abbia installato un sintonizzatore TV.
La tabella presente sul sito della RAI è piuttosto esplicativa:
Quindi, ricapitolando, chiunque non possegga alcun sintonizzatore radiotelevisivo né apparecchiatura per la ricezione del segnale satellitare o via cavo, non deve pagare il cosiddetto “canone RAI” (e non c’entra niente il “guardare o meno i canali RAI“, sia chiaro una volta per tutte !).
Attenzione anche alle cosiddette Smart TV che, anche se usate solo per guardare i film in streaming (es. con servizi tipo Netflix), sono soggette al pagamento del canone poiché vi è installato il sintonizzatore TV: in questo caso, se non avete altri apparecchi, vi consiglio di acquistare un monitor per PC senza sintonizzatore per non dover pagare la tassa.
Per non ricevere l’addebito è quindi necessario inviare la dichiarazione sostitutiva ogni anno, entro la scadenza del 30 giugno.
Il modo migliore e più comodo, oltre che gratuito, è registrarsi presso il portale dell’Agenzia delle Entrate (gratuitamente, da qui), ricevere le proprie credenziali e poi utilizzare il modulo via web del Modello di dichiarazione sostitutiva:
Per inviare una nuova dichiarazione, cliccare su “Invio dichiarazione“. Per consultare le dichiarazioni inviate, cliccate su “Ristampa dichiarazione precedente“.
L’invio della dichiarazione è comodo e veloce, interamente via web ed impegna solo per pochi minuti, con la certezza che la nostra comunicazione sarà acquisita correttamente dall’Agenzia delle Entrate:
Tutte le dichiarazioni che abbiamo inviato saranno a disposizione per una eventuale verifica successiva:
Attenzione perché la dichiarazione mendace è un reato punito anche dal codice penale, prevedendo anche la detenzione (come indicato anche sul sito della Rai). Pertanto assicuratevi di rientrare nei casi previsti prima di inviare dichiarazioni che potrebbero esporvi a pesantissime ripercussioni.