La revisione della caldaia a gas

Come ogni anno, con l’avvicinarsi dell’inverno, ogni famiglia con annessa caldaia a metano deve fare i conti con la famigerata “revisione” prevista dalla legge.

Su questo obbligo, importante per salvaguardare l’incolumità delle abitazioni e relativi abitanti, si sono occupati sia il Comune che la Provincia di Siena, attraverso il “Progetto Caldaie Sicure”, che hanno successivamente delegato l’APEA ai controlli a campione previsti.

Fissate anche le tariffe per i controlli periodici, che però non comprendono eventuali parti di ricambio (per la mia caldaia, ad esempio, viene sempre sostituito l’anodo in magnesio…):

Potenza Impianto < 35 kW : 80 + iva
35 kW ≤ Potenza Impianto ≤ 116 kW : 110 euro + iva
117 kW ≤ Potenza Impianto ≤ 350 kW : 135 euro + iva
Potenza Impianto oltre 350 kW : 230 euro + iva

Gran parte delle caldaie a gas per le abitazioni rientra nella prima fascia, < a 35kW.

Per caso qualche settimana fa incappai in un link che attirò subito la mia attenzione, Manutenzione caldaie: nuove regole per i controlli. Ogni 4 anni quelli per caldaie a gas autonome, che testualmente recita:

Con l’approvazione del nuovo Regolamento del Consiglio di Ministri del 15/2 (in attuazione del D.L.g.s. 195/2005 e della Direttiva Europea sul rendimento energetico in edilizia 2002/91/CE), finalmente anche l’Italia, riparando alla procedura d’infrazione per il “non completo recepimento”, si uniforma alle norme europee sulla cadenza dei controlli sull’efficienza energetica negli impianti termici. 

Con l’entrata in vigore del Regolamento approvato, la cadenza dei controlli sull’efficienza energetica (salvo prescrizioni diverse dell’installatore o manutentore ricavabili nel libretto d’uso della caldaia) sarà:

– Ogni 2 anni per gli impianti termici combustibile liquido o solido

– Ogni 4 anni per gli impianti a gas metano o GPL

Praticamente si passa dai 2 anni ai 4, con, recita sempre l’articolo:

Grazie a questa nuova tempistica si potranno risparmiare dai 60 agli 80 € annui a famiglia. E’ importante informare le famiglie: sono molte le omissioni informative o la scorretta  informazione da parte degli operatori. Questi ultimi, spesso, continuano a sostenere, in ogni caso, l’obbligo del controllo e/o della manutenzione ogni anno e il controllo combustione (fumi) ogni due anni.

Incuriosito da questo comunicato, non volendo però incappare nelle sanzioni per omissione di controllo della caldaia, ho scritto all’APEA attraverso l’indirizzo e-mail dedicato: caldaie@apea.siena.it.

Il giorno dopo –complimenti alla velocità !– arriva la risposta:

Gentile Sig. Pinassi,

Le inviamo il testo della delibera di giunta provinciale n.154 del06.08.2013,  adottata a seguito dell’approvazione del DPR 74/2013 e della conversione in legge del D.L. 63 del 4/6/2013.

Restiamo a Sua disposizione e porgiamo

Distinti saluti.

Apea

La risposta però, se pur veloce, non è molto ben chiara. Soprattutto il DPG 154 della Giunta Provinciale che mi allegano, “Manutenzione e controllo degli impianti termici. D.L. n. 63 del 4 giugno 2013 e D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013. Regime transitorio“, riporta nel dispositivo:

1. per le motivazioni espresse in premessa e in particolare per l’assenza della documentazione tecnica di cui all’art.7 commi 5 e 6 del D.P.R. 74/2013 nonché per la necessità di chiarimenti sulla portata delle ulteriori modifiche annunciate dal D.L. 63/2013, di confermare l’attuale assetto organizzativo relativo alla manutenzione e controllo degli impianti termici per il territorio della Provincia di Siena di cui alle D.G.P. n. 345 del 21.12.2010 e n. 8 del 22.01.2013;

2. di dare mandato al Settore Politiche Ambientali affinché, sulla base della nuova documentazione tecnica prevista dal DPR 74 nonché a seguito dei chiarimenti riguardo alla effettiva portata delle modifiche introdotte dal D.L. 63/2013, provveda ad attivare tutti gli adempimenti amministrativi necessari per gli adeguamenti al mutato quadro normativo, attraverso l’elaborazione di un nuovo Protocollo d’intesa e del relativo Disciplinare tecnico da sottoporre all’attenzione degli attuali soggetti firmatari;

Praticamente, in due parole, mancando “adeguata documentazione tecnica”, rimane in vigore l’attuale assetto organizzativo (revisione ogni 2 anni) ma che si dà mandato al Settore Politiche Ambientali di attivarsi per adeguare l’attuale regolamentazione al “mutato quadro normativo”.

Il DPG è datato 6 agosto 2013 ed ancora oggi, come mi viene confermato in una successiva e-mail di chiarimenti da parte dell’APEA, non vi è notizia del nuovo Protocollo d’intesa.

Pertanto, alla luce di quanto scritto, la revisione deve essere fatta –se non diversamente previsto dal costruttore della caldaia– ogni 2 anni.

Ottobre 2014: Arriva il “Libretto di impianto per la Climatizzazione” !

Con Decreto 10 Febbraio 2014 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/03/07/14A01710/sg) il Ministero dello Sviluppo Economico ha introdotto il “libretto di impianto per la climatizzazione” che, come riportato sulle note a pag. 34 dell’Allegato 1:

Il libretto di impianto per gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva è disponibile in forma cartacea o elettronica. Nel primo caso viene conservato dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile, che ne cura l’aggiornamento dove previsto o mettendolo a disposizione degli operatori di volta in volta interessati. Il libretto di impianto elettronico è conservato presso il catasto informatico dell’autorità competente o presso altro catasto accessibile all’autorità competente, e viene aggiornato di volta in volta dagli operatori interessati, che possono accedere mediante una password personale al libretto. Il libretto di impianto è obbligatorio per tutti gli impianti di climatizzazione invernale e/o estiva, indipendentemente dalla loro potenza termica, sia esistenti che di nuova installazione.

In particolare, per coloro che hanno impianti termici già esistenti:

… questo sostituisce gli esistenti “libretto di impianto” e “libretto di centrale” di cui all’art. il comma 9 del DPR n. 412/1993 e s.m..i., che vanno comunque conservati dal responsabile dell’impianto.

Coloro che in casa hanno sia la caldaia per il riscaldamento che un condizionatore per rinfrescare l’aria

…che in comune hanno soltanto il sistema di rilevazione delle temperature nei locali riscaldati e raffreddati, sono necessari due libretti di impianto distinti; in tutti gli altri casi è sufficiente un solo libretto di impianto.

Attenzione perché se la prima installazione è a cura dell’impresa installatrice,

per gli impianti già esistenti alla data di pubblicazione del presente libretto la compilazione iniziale deve essere effettuata dal responsabile dell’impianto o eventuale terzo responsabile.

che generalmente è il proprietario dell’immobile dove l’impianto è installato. In caso di vendita o acquisto:

…il libretto di impianto in formato cartaceo va consegnato dal responsabile uscente a quello subentrante in caso di trasferimento dell’immobile. a qualsiasi titolo, a cui è asservito l’impianto; in caso di nomina del terzo responsabile, a fine contratto il terzo responsabile ha l’obbligo di riconsegnare al responsabile il libretto di impianto, debitamente aggiornato, con relativi allegati.

E’ in arrivo l’ennesima gabella ?

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1 comment
  1. Qual’è invece la sua opinione sulla nuova normativa sull’obbligatorietà delle caldaie a condensazione che segnerà la fine di quelle a tiraggio forzato? Può essere davvero un passo verso l’ambiente?

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